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© 2022-2023, Associazione Amici Terzo Mondo | Freunde Dritte Welt | Amis Tiers Monde
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Lo Statuto

1. Nome e sede
Sotto il nome “AMICI TERZO MONDO – Freunde Dritte Welt ‐ AMIS TIERS MONDE” é costituita un’associazione con sede alla Feldkircher Strasse 9 in 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein.
L’associazione é apolitica e aconfessionale.

2. Finalità e scopo
L’associazione sostiene
• la singola persona, istituzioni, ecc. nel terzo mondo
• i contatti con persone del terzo mondo
• la collaborazione con associazioni con obiettivi simili
• la raccolta di fondi per sostenere diversi progetti
L’associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

3. Mezzi
Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi:
• contributi sociali
• proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni
• sovvenzioni
• donazioni e sussidi di ogni genere
I contributi sociali sono fissati annualmente nell’ambito dell’Assemblea dei soci.
L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.

4. Soci – adesione
Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell’associazione può diventare socio.
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo; l’approvazione è decisa dallo stesso.

5. Cessazione dell’adesione
L’adesione come socio cessa
– nel caso di persone fisiche per dimissioni, esclusione o morte.
– nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

6. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 4 settimane prima dell’Assemblea dei soci ordinaria. Per l’anno iniziato va versato l’intero contributo sociale.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento a causa di violazione dello statuto o comportamento contrario agli scopi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo decreta l’esclusione; il socio ha facoltà di sottoporre all’Assemblea dei soci la decisione di esclusione.
Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, il Consiglio Direttivo può escluderlo automaticamente.

7. Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) l’Ufficio di revisione

8. L’Assemblea dei soci
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea dei soci. Un’Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nella prima parte dell metà dell’anno.
I soci vengono convocati per iscritto all’Assemblea con un preavviso di almeno 14 giorni, con allegato l’ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.
Le istanze all’attenzione dell’Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto alla Direzione entro 7 giorni dalla data dell’assemblea.
La Direzione o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L’assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:
a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
b) approvazione del rapporto annuale al Consiglio Direttivo
c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
d) discarico al Consiglio Direttivo
e) elezione del/della presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, nonché dell’organo di
controllo
f) Determinazione del contributo sociale
g) Presa di conoscenza del budget annuale
h) Presa di conoscenza sul programma delle attività
i) Deliberazione sulle istanze del Consiglio Direttivo e dei soci
j) Modifica dello statuto
k) Decisione in merito all’esclusione di soci
l) Deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e l’impiego del ricavato della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.
La modifica dello statuto richiede l’approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.
Rappresentanza: un membro dell’associazione può farsi rappresentare per delega da un altro membro dell’associazione all’assemblea generale. Ogni membro dell’associazione può rappresentare un massimo di 1 membro.
Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

9. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variante da 5 a 7 persone.
Rimane in carica 4 anni. Può essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo gestisce le attività in corso e rappresenta l’associazione all’esterno.
Emana i regolamenti.
Può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).
Il Consilgio Direttivo dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce a un altro organo.

All’interno del Consiglio Direttivo sono rappresentate le seguenti competenze:
a) presidenza
b) vicepresidenza
c) finanze
d) attuariato
e) (altre)
L’accumulazione delle cariche è possibile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che l’attività lo richiede. Ogni membro del Consiglio Direttivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.
Se nessun membro del Consiglio Direttivo richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e‐mail) sono valide.
In linea di principio la Direzione è attiva a titolo onorifico.

10. L’Ufficio di revisione
L’Assemblea dei soci nomina 1 revisore dei conti o una persona giuridica, che controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all’anno un controllo.
L’Ufficio di revisione riferisce e propone al Consiglio Direttivo, all’attenzione dell’Assemblea dei soci.
Rimane in carica 4 anni. Può essere rieletto.

11. Diritto di firma
Il Consiglio Direttivo disciplina l’autorità di firma.

12. Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

13. Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell’ambito di un’Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
Con lo scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione va a un’organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

14. Entrata in vigore
Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea costitutiva del 19.08.2022] ed è entrato in vigore in questa data.

Schaan, 19.08.2022